Legge del 1975 numero 151 art. 80


L'art. 211 del codice civile è sostituito dal seguente:
<matrimonio. -- I beni della comunione rispondono delle obbligazioni
contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al
valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio
che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono
entrati a far parte della comunione dei beni>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 80"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti