Legge del 1975 numero 151 art. 79


L'art. 210 del codice civile è sostituito dal seguente:
<beni. -- I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma
dell'art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni
purchè i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art.
161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'art. 179 non possono
essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative
all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle
quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione
legale>>.

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