Legge del 1975 numero 151 art. 75


L'art. 196 del codice civile è sostituito dal seguente:
<da prelevare. -- Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i
suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo
precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare
anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a
consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile
all'altro coniuge>>.

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