Legge del 1975 numero 151 art. 72


L'art. 193 del codice civile è sostituito dal seguente:
<giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o
di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione
della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di
uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione
dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione
o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai
bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e
capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo
legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in
cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il
regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente
capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e
sull'originale delle convenzioni matrimoniali>>.

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