Legge del 1975 numero 151 art. 71


L'art. 192 del codice civile è sostituito dal seguente:
<tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio
comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste
dall'art. 186.
é tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art.
189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione
da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per
la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme
prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed
investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello
scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in
un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo
consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni
comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si
applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi
sui mobili e infine sugli immobili>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 71"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti