Legge del 1975 numero 151 art. 61


L'art. 182 del codice civile è sostituito dal seguente:
<In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi
l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico
o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa
autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo
stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma
dell'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere
delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari
all'attività dell'impresa>>.

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