Legge del 1975 numero 151 art. 60


L'art. 181 del codice civile è sostituito dal seguente:
<consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto,
l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere
l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è
necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma
della lettera d) dell'art. 177 fa parte della comunione>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 60"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti