Legge del 1975 numero 151 art. 59


L'art. 180 del codice civile è sostituito dal seguente:
<L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in
giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad
entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
nonchè la stipula dei contratti con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in
giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i
coniugi>>.

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