L'art. 177 del codice civile è sostituito dal seguente:
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della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni
personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e
non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se,
allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il
matrimonio.