Legge del 1975 numero 151 art. 51


L'art. 169 del codice civile è sostituito dal seguente:
<espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono
alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del
fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se
vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con
provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di
necessità od utilità evidente>>.

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