Legge del 1975 numero 151 art. 46


L'art. 165 del codice civile è sostituito dal seguente:
<matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le
relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è
assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o
dal curatore speciale nominato a norme dell'art. 90>>.

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