Legge del 1975 numero 151 art. 45


L'art. 164 del codice civile è sostituito dal seguente:
<consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni
matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti
di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza
ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti
nelle convenzioni matrimoniali>>.

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