Legge del 1975 numero 151 art. 44


L'art. 163 del codice civile è sostituito dal seguente:
<convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non
hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di
tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o
dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico
alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le
altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva
l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da
tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle
convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto
rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto
del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della
trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta
a norma degli articoli 2643 e seguenti>>.

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