Legge del 1975 numero 151 art. 40


L'art. 158 del codice civile è sostituito dal seguente:
<solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del
giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il
giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da
adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione,
può rifiutare allo stato l'omologazione>>.

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