Legge del 1975 numero 151 art. 33


L'art. 151 del codice civile è sostituito dal seguente:
<chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà
di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio
all'educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio>>.

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