Legge del 1975 numero 151 art. 31


L'art. 149 del codice civile è sostituito dal seguente:
scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai
sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano
alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla
legge>>.

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