Legge del 1975 numero 151 art. 26


L'art. 144 del codice civile è sostituito dal seguente:
<famiglia. -- I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze
di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno del coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato>>.

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