Legge del 1975 numero 151 art. 236


Dall' entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell' abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l' inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti.

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