Legge del 1975 numero 151 art. 235


Dall' entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dello abrogato articolo 338 del codice civile per l' educazione dei figli e per l' amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l' inosservanza delle suddette condizioni.
Dalla stessa data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio.

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