Legge del 1975 numero 151 art. 223


L'art. 51 delle disposizioni d'attuazione del codice
civile è sostituito dal seguente:
<speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale
per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis,
330, 332, 333, 334 e 335 del codice.
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il
provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci
giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha
il domicilio per la prescritta annotazione>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 223"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti