Legge del 1975 numero 151 art. 221


L'art. 38 delle disposizioni d'attuazione del codice
civile è sostituito dal seguente:
<contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252,
262, 264, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo
comma, del codice.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non
è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità
giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito
il pubblico ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i
minorenni>>.

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