Legge del 1975 numero 151 art. 216


Dopo l'art. 34 delle disposizioni di attuazione del
codice civile è inserito il seguente:
<giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di
modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del
caso previsto dal secondo comma dell'art. 163 del codice, richiedere
l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione
matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui
all'ultimo comma dell'art. 163 del codice>>.

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