Legge del 1975 numero 151 art. 212


Il termine di sette anni previsto dall' articolo 3, numero 2, lettera b), terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui non sentenza passata in giudicato è stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell' articolo 151, secondo comma, del codice civile, quando vi sia opposizione dell' altro coniuge.

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