Legge del 1975 numero 151 art. 21


Dopo l'art. 129 del codice civile è inserito il seguente:
<terzo. -- Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del
matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede,
qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in
mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque
comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. é
tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede,
sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto
a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è
annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel
determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con
lo stesso per il pagamento dell'indennità>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 21"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti