Legge del 1975 numero 151 art. 207


L'art. 2685 del codice civile è sostituito dal seguente:
<trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646,
la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati
nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato
che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2
dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili>>.

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