Legge del 1975 numero 151 art. 188


L'art. 580 del codice civile è sostituito dal seguente:
<figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla
educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari
all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale
avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o
riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma
precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in
beni ereditari>>.

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