L'art. 548 del codice civile è sostituito dal seguente:
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cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato, ai sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi
diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se
al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a
carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze
ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è
comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare
goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la
separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi>>.