Legge del 1975 numero 151 art. 178


L'art. 542 del codice civile è sostituito dal seguente:
<oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a
quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo
spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è
complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta
un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli,
legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 178"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti