Legge del 1975 numero 151 art. 173


L'art. 537 del codice civile è sostituito dal seguente:
<Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio
solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del
patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da
dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le
circostanze personali e patrimoniali>>.

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