Legge del 1975 numero 151 art. 172


L'art. 536 del codice civile è sostituito dal seguente:
<legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione
sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti
legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali
vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli
stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali>>.

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