Legge del 1975 numero 151 art. 167


L'art. 411 del codice civile è sostituito dal seguente:
<reintegrazione dei genitori nella potestà, di legittimazione o di
riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia
nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da
conferire al genitore l'esercizio della potestà. In quest'ultimo caso
dichiara estinta l'affiliazione.
L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il
consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che
sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto
di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.
Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito
il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.
Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o
condizioni per l'ulteriore educazione del minore>>.

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