Legge del 1975 numero 151 art. 164


L'art. 405 del codice civile è sostituito dal seguente:
<richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo
che sia intervenuta separazione personale.
Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà,
il giudice tutelare può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente
l'affiliazione>>.

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