Legge del 1975 numero 151 art. 157


L'art. 336 del codice civile è sostituito dal seguente:
<articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei
parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare
deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni
e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è
richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche
d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio>>.

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