Legge del 1975 numero 151 art. 152


L'art. 330 del codice civile è sostituito dal seguente:
<pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o
trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con
grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare
l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare>>.

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