Legge del 1975 numero 151 art. 147


L'art. 324 del codice civile è sostituito dal seguente:
<hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e
all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio
lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una
carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori
esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la
condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a
titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e
accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori
esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole
all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui>>.

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