Legge del 1975 numero 151 art. 141


L'art. 318 del codice civile è sostituito dal seguente:
<può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su
di lui la potestà nè la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne
allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo,
se necessario, al giudice tutelare>>.

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