Legge del 1975 numero 151 art. 138


L'art. 316 del codice civile è sostituito dal seguente:
<soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza
ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice
indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il
figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed
indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni
quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili
nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto
permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei
genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare
l'interesse del figlio>>.

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