Legge del 1975 numero 151 art. 135


L'art. 310 del codice civile è sostituito dal seguente:
<effetti dell'adozione cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte
dell'adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte
dell'adottante>>.

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