Legge del 1975 numero 151 art. 133


L'art. 301 del codice civile è sostituito dal seguente:
<La potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano
all'adottante.
L'adottando ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed
educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la
minore età dell'adottato, spetta all'adottante; il quale non ne ha
l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di
mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di
investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le
disposizioni dell'art. 382>>.

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