Legge del 1975 numero 151 art. 132


L'art. 297 del codice civile è sostituito dal seguente:
<è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del
coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non
legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso
dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente,
dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può
pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 132"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti