Legge del 1975 numero 151 art. 131


L'art. 293 del codice civile è sostituito dal seguente:
<matrimonio. -- I figli nati fuori del matrimonio non possono essere
adottati dai loro genitori.
Non può tuttavia essere dichiarata la nullità dell'adozione se, al
momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale
dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione
giudiziale.
Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere
sempre dichiarata la nullità dell'adozione>>.

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