Legge del 1975 numero 151 art. 130


L'art. 290 del codice civile è sostituito dal seguente:
<provvedimento del giudice. -- La legittimazione per provvedimento del
giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per
susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e
nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è
stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli
effetti risalgono alla data della morte, purchè la domanda di
legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 130"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti