Legge del 1975 numero 151 art. 127


L'art. 287 del codice civile è sostituito dal seguente:
<matrimonio. -- Nei casi in cui è consentito di celebrare il
matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la
legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli
naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base
alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere
celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la
legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di
riconoscerli o di legittimarli>>.

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