Legge del 1975 numero 151 art. 120


L'art. 278 del codice civile è sostituito dal seguente:
<< Art. 278 -- Indagini sulla paternità o maternità. -- Le indagini
sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a
norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è
vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o
violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del
concepimento>>.

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