Legge del 1975 numero 151 art. 116


L'art. 273 del codice civile è sostituito dal seguente:
<-- L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la
paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse
del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art.
316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del
giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire
l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa
autorizzazione del giudice>>.

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