Legge del 1975 numero 151 art. 113


L'art. 269 del codice civile è sostituito dal seguente:
<La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente
dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni
mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si
pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la
quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti
tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non
costituiscono prova della paternità naturale>>.

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