Legge del 1975 numero 151 art. 112


L'art. 264 del codice civile è sostituito dal seguente:
<è stato riconosciuto non può, durante la minore età e lo stato
d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su
istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che
abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che
abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione
per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 112"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti