Legge del 1975 numero 151 art. 104


L'art. 252 del codice civile è sostituito dal seguente:
<nella famiglia legittima. -- Qualora il figlio naturale di uno dei
coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate
le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta
ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e
materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia
legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice
qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia
accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonchè
dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore
cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi
l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al
matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato
al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già
convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge
conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
é altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che
abbia effettuato il riconoscimento>>.

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