Legge del 1975 numero 151 art. 103


L'art. 251 del codice civile è sostituito dal seguente:
<da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche
soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale
nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non
possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al
tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o
che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva
l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il
riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo
all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso
qualsiasi pregiudizio>>.

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