Legge del 1974 numero 298 art. 58


Sanzioni
Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 56. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.
Il conducente del veicolo, che durante l'esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 56, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.
Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 56 destinato al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.
Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.
In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.
I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228.
Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il direttore della motorizzazione civile può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 è punito con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 1.800.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, quarto comma, della legge sopracitata) ( Comma così modificato dall'art. 237, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).

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